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  • #5466
    lory
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      Vorrei sapere se una invalidità del 70% riconosciuta ad un malato di sclerosi multipla da diritto al trasferimento della sede di lavoro a fini assistenziali per ricongiungersi alla famiglia e se no, quali rimedi si possono attuare al fine di far riconoscere l’invalidità idonea a dare diritto al trasferimento.
      Il caso è molto urgente.
      La persona è stata riconosciuta invalida al 70% alla seconda visita USL.
      Serve nel caso un medico legale per riconoscere un’invalidità superiore?

      #4429
      sanmag
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        Non è del tutto esatto il tuo intervento paoiar: in effetti quello che hai detto è valido per la applicazione dell’articolo 33 della legge 104, che concerne i permessi che i familiari dei portatori di handicap possono prendere dal lavoro. Nella situazione di Lory, cioè per il trasferimento del lavoratore disabile, si applica l’art 21 della stessa legge, per il quale è sufficiente una invalidità superiore ai 2/3 (67%):

        “21. Precedenza nell’assegnazione di sede. – 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

        <b>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.</b>”

        E’ da sottolineare però che il diritto del lavoratore disabile è limitato al diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori sulle domande di trasferimento, e non al diritto “automatico” di trasferimento. Cioè se e quando verranno prese in considerazione domande di trasferimento, fra le tante, avrà la precedenza quella del lavoratore disabile, ma se non vengono previsti trasferimenti, non possono essere richiesti “di diritto”.

        Ciao!

        #4430
        alelap
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          Nel 2000 c’è stata una modifica dell’ art 33 della legge 104 (Legge 53/2000), seguita da una circolare INPS 133/2000 che illustra e spiega tali modifiche.
          In particolare ho trovato quanto segue:

          <b>Tutele, permessi e/o riduzione diorario per le lavoratrici e i lavora-tori disabili
          </b>
          I) Quanto alle tutele, si tratta del:
          – diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;

          – divieto di trasferimento in altrasede, senza consenso.

          II) Quanto ai diritti, la o il disabile che lavora ha diritto a scegliere tra 3giorni di permesso retribuito mensile oppure 2 ore di riduzione giornaliera dell’orario

          In pratica il disabile può scegliere la sede di lavoro <b>”ove possibile”</b> e questa clausola non configura un diritto ma una tutela che dovrebbe venire applicata se sussistono le condizioni (ho letto in giro che molte volte ricorsi di lavoratori su questo punto sono stati respinti proiprio alla luce di questa clausola).

          In ogni caso, questa è una modifica all’ art 33 che interessa quindi i disabili “gravi” (100%).

          Saluti a tutti

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