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Non è del tutto esatto il tuo intervento paoiar: in effetti quello che hai detto è valido per la applicazione dell’articolo 33 della legge 104, che concerne i permessi che i familiari dei portatori di handicap possono prendere dal lavoro. Nella situazione di Lory, cioè per il trasferimento del lavoratore disabile, si applica l’art 21 della stessa legge, per il quale è sufficiente una invalidità superiore ai 2/3 (67%):
“21. Precedenza nell’assegnazione di sede. – 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
<b>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.</b>”
E’ da sottolineare però che il diritto del lavoratore disabile è limitato al diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori sulle domande di trasferimento, e non al diritto “automatico” di trasferimento. Cioè se e quando verranno prese in considerazione domande di trasferimento, fra le tante, avrà la precedenza quella del lavoratore disabile, ma se non vengono previsti trasferimenti, non possono essere richiesti “di diritto”.
Ciao!